1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) gli oneri per le spese di cremazione sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 2.500 euro per ciascuna di esse;».
1. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:
«41-quinquies) prestazioni per la pratica funeraria della cremazione rese da società e associazioni private di cremazione legalmente riconosciute».
1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-bis) è inserito il seguente:
«127-bis.1) gas metano e gas di petrolio liquefatti destinati a società e ad associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute, che li impiegano per la pratica funeraria della cremazione».
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.