PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifica all'articolo 15 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità delle spese di cremazione).

      1. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, dopo la lettera d) è inserita la seguente:

          «d-bis) gli oneri per le spese di cremazione sostenute in dipendenza della morte di persone indicate nell'articolo 433 del codice civile e di affidati o affiliati, per importo non superiore a 2.500 euro per ciascuna di esse;».

Art. 2.
(Modifica alla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'aliquota IVA del 4 per cento sulle prestazioni di cremazione).

      1. Nella tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

      «41-quinquies) prestazioni per la pratica funeraria della cremazione rese da società e associazioni private di cremazione legalmente riconosciute».

 

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Art. 3.
(Modifica alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in materia di applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento sui consumi di gas per le attività di cremazione).

      1. Nella tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, dopo il numero 127-bis) è inserito il seguente:

      «127-bis.1) gas metano e gas di petrolio liquefatti destinati a società e ad associazioni private di cremazione, legalmente riconosciute, che li impiegano per la pratica funeraria della cremazione».

Art. 4.
(Copertura finanziaria).

      1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.